Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









R.D. 29/07/1927 n. 1443

Art. 28 I concessionari di miniere debbono fornire all'Amministrazione pubblica i dati statistici ed ogni altro elemento informativo che sia loro chiesto. Debbono inoltre mettere a disposizione dei funzionari delegati tutti i mezzi necessari per ispezionare i avori. In caso di rifiuto, i funzionari suddetti possono chiedere alla autorità pubblica la necessaria assistenza.

Art. 29 L'espropriazione del diritto del concessionario della miniera può essere promossa soltanto dai creditori ipotecari. Tanto il giudizio di espropriazione quanto quello di graduazione si svolgono secondo le norme del Codice di procedura civile. Il precetto immobiliare deve essere notificato anche al Ministro per l'economia nazionale . Il prezzo di aggiudicazione che sopravanza, dopo soddisfatti i creditori, spetta al concessionario. L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti ed obblighi stabiliti a favore e a carico del concessionario nell'atto di concessione e nel presente decreto, sempreché, a giudizio insindacabile del Ministro per l'economia nazionale, abbia i requisiti stabiliti. nell'art.14.

Art. 30 Il concessionario è tenuto a risarcire ogni danno derivante dall'esercizio della miniera. Per quanto riguarda la prestazione di eventuale cauzione si osservano le norme stabilite nell'art.9

Art. 31 Entro il perimetro della concessione, le opere necessarie per il deposito, il trasporto e la elaborazione dei materiali, perla produzione e trasmissione dell'energia, ed in genere per la coltivazione del giacimento e per la sicurezza della miniera, sono considerate di pubblica utilità a tutti gli effetti della Legge 25/06/1865 n. 2359. In caso di contestazione circa la necessità e le modalità delle opere anzidette, decide l'ingegnere capo del distretto minerario. Quando le opere indicate nel primo comma del presente articolo debbano eseguirsi fuori del perimetro della concessione, il concessionario può do- mandare la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della legge suddetta. Tale dichiarazione è fatta dal Ministro per l'economia nazionale, sentito il consiglio superiore delle miniere. Su richiesta del concessionario, il Ministro per l'economia nazionale, può ordinare l'occupazione d'urgenza, determinando provvisoriamente l'indennità e disponendone il deposito.

CAPO IV Cessazione della concessione.

Art. 32. La concessione cessa:

a) per scadenza del termine;

b) per rinuncia;

c) per decadenza. Scadenza

Art. 33. La concessione scaduta può essere rinnovata, qualora il concessionario abbia ottemperato agli obblighi impostigli.

Art. 34. Se la concessione non sia rinnovata, il concessionario deve, alla scadenza del termine, fare consegna della miniera e delle sue pertinenze all'Amministrazione. Il concessionario ha diritto soltanto di ritenere con le cautele all'uopo stabilite dall'ingegnere capo del distretto minerario, gli oggetti destinati alla coltivazione che possano essere separati senza pregiudizio della miniera.

Art. 35. Se alla scadenza del termine la miniera sia concessa ad altri, la consegna dall'uno all'altro concessionario deve farsi con l'intervento dell'ingegnere capo del distretto minerario. In caso di disaccordo fra le parti, l'ingegnere suddetto determina provvisoriamente l'ammontare della somma da pagarsi in corrispettivo degli oggetti destinati alla coltivazione, che possano essere separati senza pregiudizio della miniera e che il nuovo concessionario intenda ritenere. La somma deve essere depositata alla Cassa depositi e prestiti. Contro tale liquidazione, gli interessati possono ricorrere all'autorità giudiziaria.

Art. 36. Le ipoteche iscritte sulla miniera si risolvono sulle cose e sulle somme di spettanza del concessionario. Questi è tenuto ad avvertire, almeno un mese prima, i creditori ipotecari iscritti del giorno nel quale si procederà alle operazioni per la consegna della miniera all'Amministrazione o al nuovo concessionario. Rinuncia

Art. 37. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione al Ministro per l'economia nazionale, senza apporvi condizione alcuna. Dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di rinuncia, il concessionario è costituito custode della miniera ed è tenuto a non fare più lavori di coltivazione mineraria, né a variarne in qualsiasi modo lo stato. L'ingegnere capo del distretto minerario verifica lo stato della miniera e prescrive i provvedimenti di sicurezza e di conservazione che crede necessari. In caso di inosservanza ne ordina l'esecuzione d'ufficio, a spese del concessionario.

Art. 38. Sulla rinuncia provvede il Ministro per l'economia nazionale, sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere. Decadenza

Art. 39. Il Ministro per l'economia nazionale può pronunciare la decadenza del concessionario, quando questi:

1) non adempia agli obblighi imposti con l'atto di concessione;

2) non abbia osservato le disposizioni contenute negli artt. 24,25 e 26.

Art. 40. La decadenza dalla concessione è pronunciata, previa contestazione dei motivi al concessionario, con decreto del Ministro per l'economia nazionale ,sentito il Consiglio superiore delle miniere. Contro il decreto che pronuncia la decadenza, è ammesso ricorso al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, nei casi preveduti dall'art.26 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R.D. 26 giugno 1924 n. 1054. Disposizioni comuni alla rinuncia e alla decadenza.

Art. 41. Il decreto di accettazione della rinuncia e quello che pronunciala decadenza sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e trascritti all'ufficio delle ipoteche. Dalla data dei decreti predetti, il concessionario è esonerato dal pagamento del diritto proporzionale e dagli obblighi imposti dall'atto di concessione.

Art. 42. La miniera che fu oggetto di rinuncia o di decadenza può essere nuovamente concessa. Il nuovo concessionario ha diritto di servirsi delle opere degli impianti e delle altre pertinenze necessarie alla coltivazione della miniera. Può altresì ritenere gli oggetti destinati alla coltivazione che possano essere separati senza pregiudizio della miniera, purché ne corrisponda il prezzo al concessionario precedente ai termini dell'art.35.

Art. 43. Il Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere, può procedere a nuova concessione della miniera che sia stata oggetto di rinuncia o di decadenza, anche se su di essa siano iscritte ipoteche, ponendo a carico del concessionario l'obbligo della preventiva tacitazione dei creditori iscritti e determinandole altre garanzie che ravvisasse opportuno di dare nell'interesse dei terzi. Entro un anno dalla trascrizione del decreto di accettazione della rinuncia o di pronuncia della decadenza, i creditori ipotecari possono far valere i loro diritti, anche se il termine pattuito non sia scaduto, promovendo la vendita all'asta della concessione mineraria per la quale non siasi provveduto ai termini del comma precedente. In tal caso, il prezzo di aggiudicazione, soddisfatti i creditori ipotecari o privilegiati, spetta allo Stato. Si applica all'aggiudicatario la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 29. Decorso l'anno suddetto, nessuna altra azione è proponibile sulla conversione mineraria e il Ministro per l'economia nazionale ha facoltà di procedere liberamente a nuova concessione. Parimenti, se non si presenta alcun offerente alla vendita all'asta, la miniera rimane libera da ogni peso e può formare oggetto di nuova concessione.

TITOLO III CAVE

Art. 44. Le cave e le torbiere sono lasciate in disponibilità del proprietario del suolo. Quando il proprietario non intraprenda la coltivazione della cava o torbiera o non dia ad essa sufficiente sviluppo, l'ingegnere capo del Distretto minerario può prefiggere un termine per l'inizio, la ripresa o la intensificazione dei lavori. Trascorso infruttuosamente il termine prefisso, l'ingegnere capo del Distretto minerario può dare la concessione della cava e della torbiera in conformità delle norme contenute nel titolo II del presente decreto, in quanto applicabili. Quando la concessione abbia per oggetto la coltivazione di torbiere interessanti la bonifica idraulica, sarà preventivamente inteso il competente Ufficio del genio civile. Contro i provvedimenti dell'ingegnere capo del Distretto minerario, che conceda la coltivazione della cava o torbiera, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro per l'industria e per il commercio, che decide sentito il Consiglio superiore delle miniere. Al proprietario è corrisposto il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava o la torbiera. I diritti spettanti ai terzi sulla cava o sulla torbiera si risolvono sulle somme assegnate al proprietario a termini del comma precedente. Sono applicabili in ogni caso alle cave e alle torbiere le disposizioni degli

artt. 28, 30 e 31.

TITOLO IV Rapporti di vicinanza e consorzi minerari.

Art. 45. Quando per effetto di vicinanza o per qualunque altra causa i lavori di una miniera, cava o torbiera cagionino danno ovvero producano un effetto utile ad altra miniera, cava o torbiera, si fa luogo ad indennizzo o compenso fra gli interessati.

Art. 46. Per l'esecuzione, la manutenzione e l'uso di qualunque opera occorrente per l'utile coltivazione in comune di miniere, cave o torbiere, possono essere costituiti consorzi volontari od obbligatori. Alla costituzione del consorzio obbligatorio si provvede con decreto del Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Art. 47. Ai consorzi obbligatori e facoltativi di miniere, cave o torbiere può essere accordata, con decreto del Ministro per l'economia nazionale la facoltà di riscuotere con i privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci. Tutti gli atti che si compiono nell'interesse diretto dei consorzi suddetti sono registrati col diritto fisso di lire 2000 . Sono parimenti soggette al diritto di lire 2000 tutte le operazioni ipotecarie fatte nell'interesse dei consorzi sopraindicati. L'aumento di reddito proveniente alle miniere, cave o torbiere dai lavori eseguiti dai consorzi sarà, per venti anni dalla data del compimento di detti lavori, esente dall'imposta fondiaria.

Art. 48. Qualora, entro i termini fissati, le opere non siano eseguite, il Ministro per l'economia nazionale nomina un commissario il quale, a spese del consorzio, ne assume l'amministrazione. Il commissario invita ciascuno degli interessati a depositare la rispettiva quota di spesa, avvalendosi, in caso di inadempimento, della procedura stabilita per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 49. Allorché il difetto di unità nel sistema di coltivazione di miniere contigue o vi- cine, appartenenti a concessionari diversi comprometta l'esistenza delle miniere o la sicurezza delle persone o la possibilità di una più conveniente coltivazione, la lavorazione di dette miniere può essere assoggettata ad una gestione unica. In tal caso i concessionari sono invitati ad accordarsi per nominare le persone da preporre all'amministrazione degli interessi comuni. Se, trascorso il termine all'uopo prefisso, non siasi adempiuto a quanto sopra, il Ministro per l'economia nazionale delega uno o più commissari incari cati di amministrare gli interessi comuni. Il commissario provvede, in contraddittorio dei concessionari, alla valutazione dei singoli interessi, e, in base ai risultati della stima, ordina il riparto delle spese e dei prodotti. I ricorsi contro le basi del riparto sono decisi dal Tribunale nella cui giurisdizione trovansi le miniere. Tali ricorsi non hanno effetto sospensivo.

TITOLO V Disposizioni penali.

Art. 50. Chiunque intraprenda la ricerca o la coltivazione di minerali senza l'autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale è punito con la sanzione amministrativa, oltre la confisca del materiale scavato. Alla stessa penalità è soggetto il ricercatore che contravvenga al disposto dall'art.11.

Art. 51. Il concessionario che trascuri la regolare manutenzione della miniera è punito con la sanzione amministrativa, senza pregiudizio del risarcimento dei danni verso lo Stato. Alla stessa penalità è soggetto il concessionario che contravvenga al disposto del primo comma dell'art.28.

 

Pagina 2/3 - pagine: [1] [2] [3]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional